In relazione alle numerose segnalazioni pervenute riguardanti il verificarsi di danni da calamità naturali nella provincia in indirizzo, ed alle competenze di questa Direzione in merito al D.l.gs. 102/2004 e ss. mm. e ii., che prevede interventi compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture agricole non ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026 approvato con DM n. 0690710 del 22/12/2025, e per interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, si ricorda quanto segue.
Le disposizioni applicative del D.lgs. n. 102/2004, approvate con DGR n.10 del 17/01/2017, prevedono che possano beneficiare degli interventi compensativi di cui all'art. 5 del D.lgs. 102/2004, le imprese agricole iscritte al registro imprese della CCIAA, titolari di Partita IVA, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del sopracitato d.lgs. n. 102/2004 e che abbiano subito danni superiori al 30% della Produzione lorda vendibile ordinaria, a carico di strutture e/o produzioni agricole non ammissibili all'assicurazione agevolata e per interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola.
Nell'eventualità che si verifichi un evento calamitoso a carico di strutture e/o produzioni agricole non ammissibili all'assicurazione agevolata e per interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, i Comuni devono segnalare, all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, il verificarsi dell'evento calamitoso entro cinque giorni dalla cessazione dello stesso, comunicando le seguenti informazioni:
- il tipo di evento;
- le località coinvolte (fogli e particelle catastali);
- le produzioni agricole, le strutture aziendali agricole danneggiate.
Per quanto sopra, si invitano codesti Enti ed Organizzazioni ad informare le imprese agricole sul fatto che le comunicazioni riguardanti i danni da calamità naturali, devono essere inviate presso i Comuni di competenza. Le comunicazioni inviate in difformità da quanto ricordato potranno non essere prese in considerazione.