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IMU 2023
La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2023.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2023.
ALIQUOTE:
0 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)
10,10 per mille: per tutti gli immobili e le aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categoria D1)
1,00 per mille: immobili strumentali all'attività agricola
10,60 per mille: Categorie catastali D1
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24, da presentare presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Valentano è L569.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
3912 - IMU abitaz. principale e pertinenze
3916 - IMU aree fabbricabili
3918 - IMU altri fabbricati
3925 - IMU categoria D quota Stato
3930 - IMU categoria D quota Comune
Si ricorda che:
- L'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) prevede l'esenzione per le case occupate. Sono quindi esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale.
- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022)- prevede la riduzione al 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
- si considera assimilata all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per maggiori informazioni: Comune di Valentano - Ufficio Tributi - Piazza Cavour 1 E-mail: tributi@comune.valentano.vt.it
Tel: 0761 - 453001 int. 5.
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IMU 2022
ALIQUOTE:
0 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)
10,10 per mille: per tutti gli immobili e le aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categoria D1)
1,00 per mille: immobili strumentali all'attività agricola
10,60 per mille: Categorie catastali D1
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24, da presentare presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Valentano è L569.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
3912 - IMU abitaz. principale e pertinenze
3916 - IMU aree fabbricabili
3918 - IMU altri fabbricati
3925 - IMU categoria D quota Stato
3930 - IMU categoria D quota Comune
Si ricorda che:
- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
- si considera assimilata all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per maggiori informazioni: Comune di Valentano - Ufficio Tributi - Piazza Cavour 1 E-mail: tributi@comune.valentano.vt.it
Tel: 0761 - 453001 int. 5.
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IMU 2021
ALIQUOTE:
0 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)
10,10 per mille: per tutti gli immobili e le aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categoria D1)
1,00 per mille: immobili strumentali all'attività agricola
1,50 per mille: fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)
10,60 per mille: Categorie catastali D1
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24, da presentare presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Valentano è L569.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
3912 - IMU abitaz. principale e pertinenze
3916 - IMU aree fabbricabili
3918 - IMU altri fabbricati
3925 - IMU categoria D quota Stato
3930 - IMU categoria D quota Comune
Si ricorda che:
- La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
- si considera assimilata all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per maggiori informazioni: Comune di Valentano - Ufficio Tributi - Piazza Cavour 1 E-mail: tributi@comune.valentano.vt.it
Tel: 0761 - 453001 int. 5.
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IMU 2020
SCADENZA PAGAMENTO ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
SCADENZA PAGAMENTO SALDO: 16 DICEMBRE 2020
ALIQUOTE:
0 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)
10,10 per mille: per tutti gli immobili e le aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categoria D1)
1,00 per mille: immobili strumentali all'attività agricola
1,50 per mille: fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)
10,60 per mille: Categorie catastali D1
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24, da presentare presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Valentano è L569.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
3912 - IMU abitaz. principale e pertinenze
3916 - IMU aree fabbricabili
3918 - IMU altri fabbricati
3925 - IMU categoria D quota Stato
3930 - IMU categoria D quota Comune
- si considera assimilata all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per maggiori informazioni: Comune di Valentano - Ufficio Tributi - Piazza Cavour 1 E-mail: tributi@comune.valentano.vt.it
Tel: 0761 - 453001 int. 5.
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IMU 2019.
SCADENZA PAGAMENTO ACCONTO: 17 GIUGNO 2019
50% delle imposte applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno 2018.
N.B. Il versamento delle seconde rate è da effettuare ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 a saldo delle imposte dovute per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle prime rate versate, applicando le aliquote deliberate dal Comune di Valentano per l'anno d'imposta 2019 le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune e pubblicate così come previsto per Legge sul portale del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze.
SCADENZA PAGAMENTO SALDO: 16 DICEMBRE 2019
ALIQUOTE:
4 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)
8,6 per mille: per tutti gli immobili e le aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categoria D1)
9,1 per mille: Categorie catastali D1
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24, da presentare presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Valentano è L569.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
3912 - IMU abitaz. principale e pertinenze
3916 - IMU aree fabbricabili
3918 - IMU altri fabbricati
3925 - IMU categoria D quota Stato
3930 - IMU categoria D quota Comune
E’ possibile effettuare il calcolo e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Valentano con ANUTEL all’indirizzo
www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=L569
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE CORRISPONDANO A QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI VALENTANO.
Novità già previste dall'anno di imposta 2016 e confermate per il 2019
IMU e TASI: sono ridotte al 50% le imposte dovute sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano le condizioni previste per legge;
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
Sono ridotte al 75% le imposte dovute sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone concordato.
Per maggiori informazioni: Comune di Valentano - Ufficio Tributi - Piazza Cavour 1
E-mail: tributi@comune.valentano.vt.it
Tel: 0761 - 453001 int. 5.
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IMU 2018.
ALIQUOTE:
4 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)
8,6 per mille: per tutti gli immobili e le aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categoria D1)
9,1 per mille: Categorie catastali D1
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IMU 2017
ALIQUOTE:
4 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)
8,6 per mille: per tutti gli immobili e le aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categoria D1)
9,1 per mille: Categorie catastali D1
Pagina aggiornata il 10/11/2023