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Data aggiornamento 23/02/2012
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D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Stampa E-mail
IL SINDACO

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 settembre 2011, pubblicato sulla G.U. 21 settembre 2011, n. 220, recante:

«Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati»;

Visto il Comunicato dell'Agenzia del territorio 21 settembre 2011, recante:

«Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe "R", e D/10»;

Vista la Circolare dell'Agenzia del territorio 22 settembre 2011, n. 6/2011, recante:

«Articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dei decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Attribuzione delle categorie A16 e D/10 ai fabbricali rurali. Prime indicazioni»;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo  29 comma 8 del  decreto  legge  29  dicembre  2011,  n.  216,     che proroga al "31 marzo 2012" la possibilità di effettuare la variazione catastale;

RENDE NOTO

Per i fabbricati rurali già censiti nel catasto edilizio urbano la domanda di variazione per l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 è presentata, entro il 31 marzo 2012, al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, unitamente all'autocertificazione e alla eventuale documentazione integrativa.

La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

• mediante consegna diretta all'Ufficio;

• tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;

• tramite fax, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

• mediante posta elettronica certificata.

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

L'Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet: www.agenziaterritorio.qov.it  una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche. L'applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell'Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, così come le domande dì variazione prive delle previste autocertificazioni.

Dalla residenza comunale, lì  9 gennaio 2012

Il Sindaco